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Sez. L, Sentenza n. 10238 del 30/11/1994 (Rv. 488927 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE | Memoria - Contenuto - Superamento della presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. - Condizione.
Stato
decisa il 1994-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488927-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE

Il principio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., circa l'onere di espressa riproposizione in appello delle domande ed eccezioni non accolte, sotto pena di esclusione delle stesse dal "thema decidendum" in forza di una presunzione di rinuncia, opera anche nel rito del lavoro per il quale l'art. 436, secondo comma, stesso codice fa obbligo all'appellato di costituirsi mediante deposito di memoria contenente dettagliata esposizione di tutte le difese, sicché per evitare che operi detta presunzione occorre manifestare, in tale memoria, in modo chiaro ed univoco la volontà di sottoporre al giudice dell'appello le domande e le eccezioni non accolte dal primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)