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Sez. L, Sentenza n. 12692 del 17/10/2001 (Rv. 549706 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE | Reiterazione di domande ed eccezioni non accolte al fine di evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. - Necessità - Generico richiamo alle difese svolte nel precedente grado del giudizio - Insufficienza.
Stato
decisa il 2001-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549706-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE

Il principio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., circa l'onere di riproporre espressamente in appello le domande e le eccezioni non accolte in primo grado o rimaste assorbite, sotto pena di loro esclusione dal tema del giudizio, opera anche nelle controversie soggette al rito del lavoro, per le quali l'art. 436, secondo comma, cod. proc. civ. fa obbligo all'appellato di costituirsi mediante deposito di memoria contenente esposizione dettagliata di tutte le sue difese, senza che il mero richiamo generico, in tale memoria, alle conclusioni assunte in primo grado sia sufficiente a manifestare in modo chiaro ed univoco la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o un'eccezione non accolta dal primo giudice al fine di evitare che la stessa si intenda rinunciata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)