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Sez. 2, Sentenza n. 193 del 24/01/1968 (Rv. 331065 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE REGISTA CINEMATOGRAFICO - RAPPORTO CON IL PRODUTTORE - ARBITRATO RITUALE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331065-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE REGISTA CINEMATOGRAFICO - RAPPORTO CON IL PRODUTTORE - ARBITRATO RITUALE - AMMISSIBILITA.*

Sebbene non si possa aprioristicamente escludere, nell'opera del regista, l'elemento della subordinazione, in relazione alle particolari modalita di svolgimento del rapporto, in quanto egli sia assoggettato al programma industriale del produttore del film e alle sue istruzioni tecniche in modo cosi rigido e penetrante da rimanere inserito nell'organizzazione produttiva dell'impresa, nella normalita dei casi il regista e vincolato al produttore da un contratto d'opera, svolgendo egli un'attivita in parte creativa ed in parte direttiva, plasmatrice e coordinatrice delle altrui attivita lavorative, senza altra ingerenza del produttore che quella genericamente attribuita dalla legge ad ogni committente in relazione all'Opus pattuito. In considerazione del carattere autonomo del lavoro del regista, deve ammettersi la validita dell'arbitrato rituale per la decisione delle controversie insorte nell'esecuzione di tale rapporto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)