Sez. 1, Sentenza n. 2901 del 20/01/1983 Ud. (dep. 07/04/1983) Rv. 158299 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - FINALITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - MEDESIMA CIRCOSTANZA - VALUTAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA E DELLE ATTENUANTI GENERICHE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - FINALITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - MEDESIMA CIRCOSTANZA - VALUTAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA E DELLE ATTENUANTI GENERICHE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
La peculiarità delle circostanze attenuanti generiche risiede nel fatto che le stesse costituiscono un mezzo liberamente affidato al giudice per meglio adeguare la pena al caso concreto, in base ad una valutazione che sfugge ad una casistica predeterminata, sì che nulla impedisce di ricercare nei criteri direttivi della pena il corretto parametro sia per determinare la misura della pena che per operare una ulteriore diminuzione della stessa, con il solo limite che una stessa circostanza specifica non può essere valutata due volte, posto che la stessa legge per la concessione delle attenuanti generiche si richiama alla valutazione di circostanze diverse da quelle espressamente previste per la diminuzione di pena. (V mass n 151481; (V mass n 141873).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)