Sez. 5, Sentenza n. 92 del 01/12/1981 Ud. (dep. 07/01/1982) Rv. 151481 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - RIFERIMENTO AD ELEMENTI GIÀ CONSIDERATI AI FINI DEL DINIEGO DELLE ATTENUANTI GENERICHE - LEGITTIMITÀ.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - RIFERIMENTO AD ELEMENTI GIÀ CONSIDERATI AI FINI DEL DINIEGO DELLE ATTENUANTI GENERICHE - LEGITTIMITÀ.*
La regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento non si applica alle circostanze attenuanti generiche. Ciò per la peculiarità di tali circostanze le quali non sono che un mezzo liberamente affidato al giudice per meglio adeguare la pena al caso concreto in base ad una valutazione che sfugge ad una casistica predeterminata, sì che il giudice, dalle circostanze già prese in considerazione ad altri fini, ben può enuclearne alcune da lui ritenute di particolare rilievo al fine di negare o di concedere il beneficio. Pertanto, il diniego delle suindicate attenuanti ben può fondarsi sugli stessi elementi considerati ai fini della sussistenza dell'aggravante del caso più grave prevista per il reato di emissione di assegni a vuoto. (Conf mass n 141873).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)