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Sez. 5, Sentenza n. 29283 del 28/03/2007 Ud. (dep. 20/07/2007) Rv. 237434 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Nullità della sentenza di fallimento - Conseguente assoluzione dal reato di bancarotta perché il fatto non sussiste - Emissione di una seconda pronuncia giudiziale di fallimento - Reato diverso - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237434-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Non sussiste la violazione del principio del "ne bis in idem" qualora - a seguito della nullità della sentenza fallimentare che abbia di conseguenza comportato il venir meno della fattispecie delittuosa contestata (nella specie bancarotta semplice) e la conseguente assoluzione "perché il fatto non sussiste" - sia emessa una seconda dichiarazione di fallimento che, essendo elemento costitutivo del delitto di bancarotta, integra, unitamente agli altri elementi, un reato diverso, l'accertamento del quale non è precluso dal divieto di cui all'art. 649 cod.proc.pen..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)