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Sez. 6, Sentenza n. 3444 del 20/11/2006 Cc. (dep. 30/01/2007) Rv. 235624 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Identità del fatto come condizione per l'operatività del divieto - Nozione - Applicazione in tema di corruzione.
Stato
decisa il 2006-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235624-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Atteso il principio secondo cui l'operatività della regola del "ne bis in idem" postula l'identità del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento e nesso di causalità), e considerato che, nel reato di corruzione, l'evento può essere costituito tanto dall' accettazione della promessa quanto dalla ricezione della "utilitas", è da escludere che si dia luogo a violazione della suddetta regola qualora, intervenuta assoluzione dell'imputato da un addebito di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, dalla cui configurazione esulava l'indicazione di una specifica "utilitas" conseguita dal pubblico ufficiale, si proceda nuovamente a carico dello stesso imputato in ordine al medesimo reato, stavolta caratterizzato dall'accertata, effettiva ricezione dell'illecito compenso pattuito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)