Sez. 5, Sentenza n. 26794 del 27/05/2008 Ud. (dep. 03/07/2008) Rv. 241171 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Reati fallimentari - Procedimento per distrazione fraudolenta di determinati beni - Nuovo procedimento a carico dello stesso imputato per il medesimo reato avente per oggetto la distrazione di beni diversi - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Esclusione.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
In tema di reati fallimentari, non sussiste la violazione del principio del "ne bis in idem" qualora, essendo in corso un procedimento per distrazione fraudolenta di determinati beni, si proceda di nuovo con azione autonoma a carico dello stesso imputato e per il medesimo reato di distrazione avente però per oggetto beni diversi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 219 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)