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Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 20/12/1974 (Rv. 373048 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - CREDITO DEL CONVENUTO - AMMONTARE SUPERIORE DEL CREDITO DELL'ATTORE - PARZIALE ESTINZIONE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1974-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373048-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - CREDITO DEL CONVENUTO - AMMONTARE SUPERIORE DEL CREDITO DELL'ATTORE - PARZIALE ESTINZIONE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - CONFIGURABILITA.*

Non sussiste domanda (ma eccezione) riconvenzionale, quando il credito vantato dall'attore, e non disconosciuto dal convenuto, sia di ammontare superiore a quello contrappostogli dalla controparte al solo scopo di provocare la parziale Estinzione del primo credito e paralizzare cosi la relativa pretesa: in questo caso si resta nell'ambito delle eccezioni, cui si addice l'attributo della riconvenzionalita, trattandosi di un diritto che potrebbe farsi valere anche in via di Azione in autonomo giudizio. (V 1780'71, mass n 352279).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)