Sez. L, Sentenza n. 4611 del 14/07/1981 (Rv. 415327 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPENSAZIONE - RICONVENZIONALE - OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO AL CREDITO VANTATO DALL'ATTORE DI UN PROPRIO CREDITO DI MINORE IMPORTO AL FINE DELLA COMPENSAZIONE IN SENSO TECNICO - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - CONFIGURABILITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPENSAZIONE - RICONVENZIONALE - OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO AL CREDITO VANTATO DALL'ATTORE DI UN PROPRIO CREDITO DI MINORE IMPORTO AL FINE DELLA COMPENSAZIONE IN SENSO TECNICO - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - CONFIGURABILITA.*
L'istanza con la quale il convenuto oppone al credito vantato dalla controparte un proprio credito di minore importo nei confronti della medesima, al fine della compensazione, intesa in senso tecnico tale cioe da presupporre la reciproca autonomia dei rapporti dai quali sorgono detti crediti - costituisce una eccezione riconvenzionale, in quanto ha ad oggetto un diritto che potrebbe farsi valere anche in via di Azione autonoma (e che e invocato nel giudizio in corso al solo scopo di provocare la parziale Estinzione del primo credito) e non presuppone la previa proposizione di una domanda riconvenzionale. (V 2943/80, mass n 406684; (V 646/80, mass n 404051; (V 886/75, mass n 374272; (Conf 4366/74, mass n 373048).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)