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Sez. 1, Sentenza n. 8634 del 13/08/1999 (Rv. 529321 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Esclusioni - Mutui a favore della piccola industria e dell'artigianato - Legge n. 623 del 1959 - Portata - Carattere eccezionale - Interpretazione estensiva - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529321-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

L'art. 20 della legge 30 luglio 1959 n. 623, il quale esclude l'applicabilità dell'art. 67 della legge fallimentare agli istituti di credito autorizzati, che abbiano erogato finanziamenti destinati ad incentivare la piccola e media industria e l'artigianato, purché gli atti assoggettati a revocatoria siano stati compiuti almeno dieci giorni prima la dichiarazione di fallimento, è norma eccezionale, in quanto deroga al principio generale della "par condicio creditorum"; conseguentemente non ne è consentita l'interpretazione estensiva (sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace nei confronti della massa il pagamento effettuato dall'ente erogatore del finanziamento direttamente a un creditore del mutuatario su disposizione di questi e attingendo dal finanziamento).

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1959 num. 623 art. 1, Legge 30/07/1959 num. 623 art. 20 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)