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Sez. 1, Sentenza n. 16866 del 25/08/2004 (Rv. 576229 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Operazioni relative ai mutui concessi a favore della piccola industria e dell'artigianato - Disciplina ex art. 20 della legge n. 623 del 1959 - Carattere eccezionale - Conseguenze - Applicabilità ai mutui concessi per finalità diverse da quelle di cui all'art. 1 - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576229-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

L'art. 20 della legge 30 luglio 1959 n. 623 (incentivi a favore della media e piccola industria e dell'artigianato) il quale, in deroga all'art. 67 della legge fallimentare, esclude l'esperibilità dell'azione revocatoria dopo il decorso di dieci giorni dalla stipulazione dei relativi contratti, con riguardo ai mutui concessi dagli istituti di credito a medio termine (ovvero dagli istituti di credito in genere ove utilizzino fondi statali o si avvalgano della garanzia dello Stato), contiene una disposizione di carattere eccezionale, operante con esclusivo riferimento ai finanziamenti riconducibili alle specifiche finalità enunciate dall'art. 1 della stessa legge e, dunque, non suscettibile di estensione con riguardo ai mutui non finalizzati alla costruzione o ristrutturazione di impianti industriali, ancorché erogati da istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge 30/07/1959 num. 623 art. 1, Legge 30/07/1959 num. 623 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)