Sez. 1, Sentenza n. 7216 del 12/07/1990 (Rv. 468213 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - OPERAZIONI RELATIVE AI MUTUI CONCESSI A FAVORE DELLA PICCOLA INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - DISCIPLINA EX ART. 20 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1959 N. 623 - CARATTERE ECCEZIONALE - CONSEGUENZE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - OPERAZIONI RELATIVE AI MUTUI CONCESSI A FAVORE DELLA PICCOLA INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO - DISCIPLINA EX ART. 20 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1959 N. 623 - CARATTERE ECCEZIONALE - CONSEGUENZE.*
L'art. 20 della legge 30 luglio 1959 n. 623, recante incentivi a favore della media e piccola industria e dell'artigianato - il quale, in deroga dell'art. 67 della legge fallimentare, esclude l'esperibilità della Azione revocatoria dopo il decorso di dieci giorni dalla stipulazione dei relativi contratti, con riguardo ai mutui concessi dagli istituti di credito a medio termine (ovvero dagli istituti di credito in genere ove utilizzino fondi statali o si avvalgano della garanzia dello stato) - integra una disposizione eccezionale operante con esclusivo riferimento ai finanziamenti destinati ad incentivare i settori produttivi considerati dalla legge medesima e, pertanto, non è suscettibile di estensione con riguardo ai mutui in favore di soggetti non esercenti attività artigiana o di piccola o media industria ovvero, comunque, non finalizzati alla costruzione o ristrutturazione di impianti industriali, ancorché erogati da istituti autorizzati all'Esercizio del credito a medio termine (nella specie, una cassa rurale ed artigiana). (Conf 3516/82, mass n 421494).*
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1959 num. 623 art. 1, Legge 30/07/1959 num. 623 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)