Sez. 1, Sentenza n. 903 del 23/02/1978 (Rv. 390242 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA - APPLICABILITA - COLLABORAZIONE DELLE PARTI - AMMISSIBILITA - NATURA SUSSIDIARIA - ATTIVITA DI RICERCA DELLA LEGGE STRANIERA - MEZZI.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA - APPLICABILITA - COLLABORAZIONE DELLE PARTI - AMMISSIBILITA - NATURA SUSSIDIARIA - ATTIVITA DI RICERCA DELLA LEGGE STRANIERA - MEZZI.*
L'accertamento e l'applicazione della legge straniera, malgrado le peculiari difficolta dipendenti dal fatto che la conoscenza della stessa legge esula dalla scienza ufficiale del giudice italiano, attiene pur sempre all'ufficio del giudice, alla stregua del principio iura novit curia. Per adempiere a tale suo dovere, il giudice puo e deve avvalersi di ogni mezzo idoneo allo scopo e, quindi, anche della collaborazione delle parti, la quale costituisce pero solo un'attivita sussidiaria ed eventuale rispetto a quella del giudice, e non gia esplicazione di quell'attivita inerente all'onus probandi che normalmente incombe alle parti per l'accertamento dei fatti allegati, che siano rilevanti ai fini della decisione della controversia; cosi come puo procedere direttamente alla ricerca della legge straniera e applicarla eventualmente d'ufficio, ove egli ne abbia conoscenza personale e diretta, o, in Mancanza, rivolgendo richiesta di informazioni direttamente al ministero di grazia e giustizia o all'autorita consolare italiana residente nello stato al cui ordinamento appartiene la norma da applicare, ovvero alle autorita diplomatiche dello stesso stato residenti in Italia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 55, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)