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Sez. L, Sentenza n. 2805 del 04/05/1985 (Rv. 440571 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - MANCATA ACQUISIZIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RAPPORTO DI LAVORO - APPLICAZIONE DELLA LEGGE ITALIANA - ACCETTAZIONE DELLE PARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440571-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - MANCATA ACQUISIZIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI RAPPORTO DI LAVORO - APPLICAZIONE DELLA LEGGE ITALIANA - ACCETTAZIONE DELLE PARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In caso di mancata acquisizione della conoscenza della legge straniera applicabile, a norma dell'art. 25 delle preleggi, al rapporto di lavoro in contestazione - conoscenza per la quale il giudice, non sussistendo al riguardo un Onere probatorio delle parti, deve attivarsi d'ufficio, avvalendosi di ogni idoneo mezzo, in base al principio iura novit curia -, non resta al giudice che applicare la legge italiana, senza necessità che ciò sia accettato dalle parti, discendendo tale conseguenza dal principio di completezza dell'ordinamento giuridico e dalla considerazione che al giudice non è consentito rispondere non licuit all'istanza delle parti. (V 5156/80, mass n 409008; (V 1273/79, mass n 397510; (V 903/78, mass n 390242; (V 410/78, mass n 389711; (V 1742/76, mass n 380512).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 25, Preleggi art. 31, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)