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Sez. 2, Sentenza n. 5896 del 14/11/1987 Ud. (dep. 18/05/1988) Rv. 178400 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ - DEFINIZIONE GIURIDICA - APPELLO DELL'IMPUTATO, IN ASSENZA DI GRAVAME DEL P.M., CIRCA LA SUSSISTENZA DI UNA CAUSA DI IMPROCEDIBILITÀ IN RELAZIONE AL FATTO COSÌ COME QUALIFICATO DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE DI DARE AL FATTO UNA DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178400-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ - DEFINIZIONE GIURIDICA - APPELLO DELL'IMPUTATO, IN ASSENZA DI GRAVAME DEL P.M., CIRCA LA SUSSISTENZA DI UNA CAUSA DI IMPROCEDIBILITÀ IN RELAZIONE AL FATTO COSÌ COME QUALIFICATO DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE DI DARE AL FATTO UNA DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

In tema d'impugnazioni, qualora l'imputato abbia dedotto, in Sede d'appello, la sussistenza di una causa d'improcedibilità (nella specie: presentazione tardiva di querela), in relazione al fatto così come qualificato in sentenza dal giudice di primo grado, ed in assenza di gravame del P.m. circa tale qualifica, il giudice dell'impugnazione non può sottrarsi alla richiesta indagine e superarla, attribuendosi la facoltà di assegnare al fatto stesso una diversa qualificazione giuridica. (nella fattispecie il primo giudice aveva ritenuto colpevole l'imputato per Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, mentre il giudice nell'appello procedeva ad una nuova definizione giuridica del fatto, qualificandolo rapina impropria, come originariamente contestata). (V mass n 166343; (V mass n 166567).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)