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Sez. 1, Sentenza n. 9223 del 02/07/1984 Ud. (dep. 26/10/1984) Rv. 166343 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - DIVERSA E PIÙ GRAVE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - "RATIO".*
Stato
decisa il 1984-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166343-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - DIVERSA E PIÙ GRAVE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - "RATIO".*

Il giudice di appello, anche se impugnante sia il solo imputato, può dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, pur senza poter infliggere una pena più grave, con due limitazioni: che non venga superata la Competenza del primo giudice, e che la risoluzione della questione sia imposta, in via preliminare o conseguenziale, dalla necessità di esaminare e decidere punti devoluti ritualmente con i motivi di appello o rilevabili di ufficio. (V mass n 142207).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)