Sez. L, Sentenza n. 6661 del 09/11/1983 (Rv. 431384 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO MENSA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO MENSA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La retribuzione imponibile ai fini dei contributi di assistenza e previdenza sociale è individuata dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 in "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro", salve le eccezioni tassativamente elencate dalla stessa norma, la quale, ampliando il concetto di retribuzione, vi comprende tutte le erogazioni (in denaro o in natura) che trovino la loro giustificazione nella costanza del rapporto di lavoro e che, collegate con la causa tipica del contratto di lavoro e senza autonomia rispetto ad essa, concorrano a formare la retribuzione lato sensu, non più limitata (in aderenza ai principi costituzionali che assegnano alla retribuzione un'ampia funzione di sostentamento e di adeguamento alle esigenze familiari e sociali) a ristretti criteri economici di corrispettività. Nell'ambito delle erogazioni in natura suddette sono, pertanto, da includere anche le prestazioni inerenti al servizio mensa, sia quelle relative al solo vitto (spese per l'acquisto dei generi alimentari) sia quelle accessorie (costituite dalla spesa per la cottura e la somministrazione dei pasti, con suppellettili e in ambienti idonei), ove esse abbiano il carattere dell'obbligatorietà, di cui è elemento sintomatico la continuità delle prestazioni. (V 4854/78, mass n 394552; (V 642/78, mass n 389971).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)