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Sez. L, Sentenza n. 11447 del 20/11/1993 (Rv. 484405 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni | Applicazione a mansioni superiori senza promozione automatica - Liceità - Limiti - Avvento del primo contratto collettivo del 1988 - Rilevanza - Diritto alla retribuzione corrispondente a dette mansioni - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484405-01

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni

Gi art. 80, legge n. 425 del 1958 e 12, legge n. 42 del 1979 - che consentivano all'azienda autonoma delle ferrovie dello stato di applicare per un certo tempo i dipendenti a mansioni proprie di una qualifica superiore ma senza possibilità di promozione - sono rimasti in vigore, ai sensi dell'art. 21, legge n. 210 del 1985, fino all'avvento del primo contratto collettivo (del 1988), non trovando quindi applicazione l'art. 2103 cod. civ.; deve essere invece riconosciuto, in base allo stesso art. 12 della legge del 1979 e all'art. 36 della Cost., il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni superiori svolte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 26/03/1958 num. 425 art. 80, Legge 06/02/1979 num. 42 art. 12, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)