diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6072 del 30/05/1995 (Rv. 492584 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Provvedimento del giudice che decide sull'opposizione - Adozione in forma di ordinanza - Natura di sentenza - Conseguenze - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492584-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Il provvedimento risolutivo dell'opposizione agli atti esecutivi, ancorché adottato in forma di ordinanza invece che con quella della sentenza, come previsto dall'art. 618 comma secondo, cod. proc. civ., qualora sia stato emesso nel contraddittorio delle parti svoltosi nel corso di regolare istruzione davanti al giudice dell'esecuzione ed abbia risolto in maniera definitiva la relativa controversia, dichiarando inammissibile l'opposizione, va considerato sentenza in senso sostanziale, contro la quale è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)