Sez. L, Sentenza n. 6281 del 25/10/1986 (Rv. 448523 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PENSIONI A CARICO DEL FONDO PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI E DI ALTRI FONDI MINORI GESTITI DALL'INPS - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO - ART. 14 QUATER D.L. N. 663 DEL 1979 - DOPPIA MAGGIORAZIONE - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONE DI DETTA NORMA - PORTATA - ESCLUSIONE DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA DAL BENEFICIO DELLA DOPPIA MAGGIORAZIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PENSIONI A CARICO DEL FONDO PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI E DI ALTRI FONDI MINORI GESTITI DALL'INPS - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO - ART. 14 QUATER D.L. N. 663 DEL 1979 - DOPPIA MAGGIORAZIONE - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONE DI DETTA NORMA - PORTATA - ESCLUSIONE DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA DAL BENEFICIO DELLA DOPPIA MAGGIORAZIONE - CONSEGUENZE.*
L'art. 14 quater d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, norma che - nel riconoscere al primo comma una maggiorazione di l. 10.000 mensili in favore dei titolari di pensioni integrate al trattamento minimo a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti o di altri fondi minori gestiti dall'INPS - prevede al terzo comma un'ulteriore maggiorazione di l. 10.000 mensili per le stesse pensioni a condizione che queste siano attribuite per effetto di un numero di settimane di Assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781 - deve essere interpretata secondo il suo significato letterale, ossia nel senso che il legislatore - facendo riferimento alla sola contribuzione obbligatoria all'evidente scopo di incentivare il prolungamento dell'arco di vita lavorativa - ha inteso escludere dal beneficio della doppia maggiorazione la contribuzione volontaria, la quale pertanto non rileva al fine di integrare il minimo contributivo necessario per l'insorgenza del diritto al beneficio suddetto; né rileva in senso contrario l'equiparazione tra contribuzione obbligatoria e contribuzione volontaria prevista dall'art. 9 d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432 atteso che essa è contemplata ai soli (e diversi) fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianità contributiva e della retribuzione annua pensionabile, come può altresì desumersi dalla successiva produzione legislativa in cui la contribuzione obbligatoria è tenuta distinta da quella volontaria.*
Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 quater CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)