Sez. L, Sentenza n. 5000 del 30/08/1988 (Rv. 459805 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - CONTRIBUTI - VOLONTARI - DISCIPLINA EX ART. 14 "QUATER", TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 33 DEL 1980 - MAGGIORAZIONE DI LIRE DIECIMILA AI TITOLARI DI PENSIONE INTEGRATA AL MINIMO - CONDIZIONI - CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURA - IN GENERE - CONTRIBUTI - VOLONTARI - DISCIPLINA EX ART. 14 "QUATER", TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 33 DEL 1980 - MAGGIORAZIONE DI LIRE DIECIMILA AI TITOLARI DI PENSIONE INTEGRATA AL MINIMO - CONDIZIONI - CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - PORTATA.*
L'art. 14 quater, terzo comma, della legge 29 febbraio 1980 n. 33 di conversione del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 - norma che attribuisce per il 1980 una maggiorazione di l. 10.000 ai titolari di pensione integrata al minimo a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e di altre gestioni speciali, qualora la pensione sia stata attribuita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781 - si riferisce, quanto a quest'ultimo presupposto, unicamente alla contribuzione obbligatoria, e non già anche alla contribuzione figurativa, atteso che l'equiparazione dei contributi volontari a quelli obbligatori è prevista dall'art. 9 d. P. R. 31 dicembre 1971 n. 1432 non in generale, ma soltanto al fine del conseguimento di determinate specifiche prestazioni previdenziali. (Conf 918/87, mass n 450571; (Conf 6281/86, mass n 448523; (Conf 5360/86, mass n 447912).*
Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 633, Legge 29/02/1980 num. 33 art. 14 quater com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)