Sez. 4, Sentenza n. 9983 del 26/02/2026 Ud. (dep. 16/03/2026) Rv. 289673-01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Sicurezza dei macchinari utilizzati dai lavoratori - Attrezzature di lavoro costruite o, comunque, messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione delle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto - Requisiti generali di sicurezza - Condizioni.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di sicurezza sul lavoro, la sequenza procedimentale relativa alle regole cautelari previste, mediante richiamo all'Allegato V, dall'art. 70 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, consente, con riguardo alle attrezzature di lavoro costruite o, comunque, messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione delle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, di limitare «al minimo indispensabile» la parte dell'organo lavoratore o della zona di operazione non protetta, nel caso in cui ne sia accertata l'impossibilità di segregazione, con contestuale adozione delle «misure necessarie per ridurre al minimo il pericolo».
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 70, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 all. V
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)