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Sez. 4 - , Sentenza n. 1184 del 03/10/2018 Ud. (dep. 11/01/2019) Rv. 275114 - 02

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Sicurezza dei macchinari utilizzati dai lavoratori - Responsabilità del costruttore - Concorrente responsabilità del datore di lavoro - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275114-02

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza. (Fattispecie relativa a macchinario privo di "carter" di protezione, in cui la Corte ha ritenuto che il pericolo era evidentemente riconoscibile con l'ordinaria diligenza, dovendo gli organi in movimento dei macchinari essere sempre segregati per evitare contatti pericolosi con la persona del lavoratore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)