diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2926 del 13/04/1988 (Rv. 458493 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE - CRITICA NEI CONFRONTI DI PERSONE O DI ISTITUZIONI ESTRANEE AL PROCESSO ESPRESSA DAL MAGISTRATO NELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1988-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458493-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE - CRITICA NEI CONFRONTI DI PERSONE O DI ISTITUZIONI ESTRANEE AL PROCESSO ESPRESSA DAL MAGISTRATO NELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI.*

La critica nei confronti di persone o di istituzioni estranee al processo espressa dal magistrato nella motivazione del provvedimento giurisdizionale, ancorché comporti offesa all'Onere ed al prestigio delle stesse, è legittima nei limiti in cui sia pertinente e strumentale rispetto alla decisione adottata, e, pertanto, ove travalichi, anche in relazione alle espressioni usate, tali esigenze, come nel caso in cui il giudice penale Usi parole di condanna morale del Parlamento in relazione al diniego di autorizzazione a procedere (provvedimento insindacabile da parte del giudice medesimo), può configurare responsabilità disciplinare, quale comportamento contrario ai doveri d'ufficio ed idoneo a compromettere il prestigio della magistratura. (V 1384/86, mass n 444807).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)