Sez. U, Sentenza n. 1384 del 04/03/1986 (Rv. 444807 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - ILLECITO DISCIPLINARE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI RINVIO A GIUDIZIO DI IMPUTATI DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI TIPO CAMORRISTA - AFFERMAZIONE DELL'ESISTENZA DI LEGAMI E COLLUSIONI DI PERSONE ESTRANEE AL PROCEDIMENTO - ILLECITO DISCIPLINARE - CONDIZIONI.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - ILLECITO DISCIPLINARE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI RINVIO A GIUDIZIO DI IMPUTATI DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI TIPO CAMORRISTA - AFFERMAZIONE DELL'ESISTENZA DI LEGAMI E COLLUSIONI DI PERSONE ESTRANEE AL PROCEDIMENTO - ILLECITO DISCIPLINARE - CONDIZIONI.*
La responsabilità disciplinare del magistrato, che, alla stregua dell'ampia formulazione dell'art. 18 del R.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, può conseguire non soltanto da condotta tenuta nella vita di relazione, all'infuori dello svolgimento delle attività inerenti alla sua funzione, ma anche dall'inosservanza, nell'ambito di tali attività, di specifici doveri d'ufficio, ovvero delle generali regole di diligenza, sollecitudine ed impegno, è ravvisabile pure in relazione al contenuto di provvedimenti giurisdizionali, tenendo conto che gli estesi poteri del giudice in tema d'indagine, di cernita e valutazione del materiale probatorio raccolto, possono tradursi in un sacrificio di diritti altrui, quali quelli alla riservatezza, all'onore, al decoro, alla conservazione di cose e documenti, all'inviolabilità del domicilio, solo se e nei limiti in cui ciò si renda necessario in funzione del soddisfacimento dello interesse primario di rendere giustizia. Pertanto, con riguardo al provvedimento reso da un giudice istruttore, in Sede di rinvio a giudizio di imputati di associazione a delinquere di tipo camorrista, i quali contengano a carico di persone estranee al procedimento, affermazioni di legami e collusioni con la camorra, la suddetta responsabilità disciplinare è riscontrabile quando le affermazioni medesime, anche in relazione alle modalità con cui vengono formulate, difettino di pertinenza e strumentalità rispetto alla decisione adottata.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)