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Sez. 3, Sentenza n. 6874 del 06/05/2003 (Rv. 562677 - 01)

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - PROVVIGIONE | Broker - Attività - Natura di impresa commerciale - Sussistenza - Conseguenze - Diritto all'indennità di avviamento in caso di cessazione della locazione immobiliare - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562677-01

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - PROVVIGIONE

Il broker di assicurazioni svolge attività mediatizia in forma di impresa commerciale, sia pure connotata anche da profili intellettuali, e in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo all'immobile adibito all'attività ha diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST., Legge 28/11/1984 num. 792 art. 1, Legge 28/11/1984 num. 792 art. 4, Legge 28/11/1984 num. 792 art. 5, Legge 28/11/1984 num. 792 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)