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Sez. 4, Sentenza n. 1906 del 08/01/2026 Ud. (dep. 19/01/2026) Rv. 289138-01

REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Contratto di comodato - Obbligo di vigilanza del comodante sull'uso della cosa - Esclusione - Limiti contrattuali all'uso della cosa in relazione alle caratteristiche della stessa - Necessità - Omessa previsione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289138-01

REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In tema di responsabilità per colpa, il comodante, ancorché non sia gravato di un generale obbligo di vigilanza sul corretto uso, da parte del comodatario, della cosa concessa in comodato, è tenuto, comunque, a conformare il contratto mediante l'individuazione di specifici limiti correlati alle caratteristiche e alle qualità della stessa, risultando, in caso contrario, corresponsabile dei danni provocati dal suo utilizzo. (Fattispecie relativa a disastro ferroviario colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità del proprietario di un fondo ubicato in adiacenza ad una linea ferroviaria, che, nel concedere lo stesso in comodato, non aveva previsto il divieto, per il comodatario, di movimentare, in prossimità dei binari, carichi sospesi, dalla cui caduta era, poi, derivato il deragliamento di un treno).

Cod. Pen. art. 430, Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1580, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1804, DPR 11/07/1980 num. 753 art. 56, DPR 11/07/1980 num. 753 art. 57, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 29 com. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 71 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)