Sez. 4 - , Sentenza n. 40259 del 23/05/2019 Ud. (dep. 02/10/2019) Rv. 277619 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Posizione di garanzia del locatore - Sussistenza – Limiti – Fattispecie.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
La posizione di garanzia del proprietario dell'immobile dato in locazione, fondata sugli artt. 1175 e 1180 cod. civ. - che prevede l'obbligo di consegnare la cosa in buono stato di manutenzione, ed esente da vizi tali da renderla pericolosa per la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, e di mantenerla in stato da servire all'uso convenuto - non si estende ai rischi originati dall'attività svolta dal conduttore e dalle modificazioni del bene da questi realizzate in corso di contratto. (Nella fattispecie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del locatore di un capannone industriale per il decesso, a causa di un incendio, di sette operai che dal soppalco, abusivamente realizzato dal conduttore e adibito a dormitorio, non erano riusciti a raggiungere l'uscita dell'immobile).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)