Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1464 del 24/01/2014 (Rv. 629961 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Rapporti tra cliente e avvocato - Qualità di consumatore del cliente - Configurabilità - Fondamento - Controversia in tema di responsabilità professionale - Foro competente - Residenza del consumatore - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
Nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di "consumatore", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall'"intuitu personae" e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo. Ne consegue che alla controversia tra cliente ed avvocato in tema di responsabilità professionale si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 cit.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis com. 1, Cod. Civ. art. 1469 bis com. 3 n. 19, Cod. Civ. art. 2229, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206, Decreto Legisl. 23/10/2007 num. 221 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)