Sez. 3, Ordinanza n. 23892 del 09/11/2006 (Rv. 592667 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratti del consumatore - Nozione di "consumatore" e di "professionista" - Contratto di assicurazione per lo svolgimento di attività professionale - Connessione con l'attività svolta - Sussistenza - Conseguenze - Applicabilità del foro del consumatore - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
Al fine dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ. relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del "professionista" non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente, viceversa, che venga stipulato per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale.(Nella specie la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto che non sia qualificabile come consumatore l'avvocato che sottoscrive un contratto di assicurazione per i danni legati all'esercizio della sua attività di professionista, in quanto stipulato allo scopo, strettamente connesso con la sua attività professionale, di garantirsi dai rischi della responsabilità civile cui può essere esposto il professionista per lo svolgimento della sua attività, e di conseguenza ha escluso l'applicabilità del foro del consumatore previsto dall'art. 1469 bis, comma terzo, n. 19).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)