Sez. 3, Ordinanza n. 12685 del 09/06/2011 (Rv. 618125 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Procedimento di ingiunzione promosso da un avvocato contro il cliente per onorari professionali - Cliente lavoratore subordinato - Qualità di "consumatore" - Sussistenza - Utilizzazione della prestazione dell'avvocato per questioni relative all'attività lavorativa - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di competenza per territorio nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento di onorari professionali, qualora detto cliente sia un lavoratore subordinato (nella specie, pubblico dipendente), il medesimo non perde la propria qualità di "consumatore" - ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - per il fatto di essersi avvalso dell'opera dell'avvocato per questioni relative alla propria attività lavorativa in quanto l'attività di lavoro subordinato non è qualificabile come attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; sicché a tale controversia si applicano le regole in tema di foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del citato decreto n. 206.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)