Sez. L, Sentenza n. 15593 del 06/11/2002 (Rv. 558294 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE | Licenziamento individuale - Atti o comportamenti del lavoratore configurabili come acquiescenza - Mancata offerta formale della prestazione lavorativa - Esclusione.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE
Nel rapporto di lavoro subordinato del personale marittimo navigante a tempo indeterminato, qualora il datore di lavoro abbia manifestato in qualsiasi modo di non volere più utilizzare le prestazioni lavorative, l'acquiescenza del lavoratore alla risoluzione del rapporto e la rinuncia ad impugnare il licenziamento non possono essere desunte dalla mancata, formale, messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative, non sussistendo a suo carico un tale onere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)