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Sez. 3, Sentenza n. 4114 del 03/12/1996 Cc. (dep. 15/02/1997) Rv. 207328 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà sessuale - Violenza sessuale - In danno di soggetto psichicamente inferiore - Introdotta dall'art. 609 bis cod. pen. - Azione conseguente ad induzione e ad abuso - Relativa nozione - Giudice - Accertamento della sussistenza e del grado dell'abuso - Modalità.
Stato
decisa il 1996-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207328-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

In tema di reati di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica, l'art. 609 bis cod. pen., introdotto con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, richiede che l'azione sia conseguente ad induzione e ad abuso. Per induzione va intesa l'opera di persuasione mediante la quale il soggetto passivo viene convinto a compiere o subire l'atto sessuale, mentre l'abuso consiste nella distorta utilizzazione delle condizioni di menomazione da parte dell'agente. È compito del giudice accertare, attraverso la valutazione dell'intera vicenda, la sussistenza ed il grado dell'abuso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 519 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/02/1996 num. 66 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)