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Sez. 3, Sentenza n. 5244 del 23/04/1996 Ud. (dep. 27/05/1996) Rv. 205108 - 01

Bellezze naturali (protezione delle) - In genere | Piani pluriennali di attuazione - Esclusione dai vincoli paesaggistici - Piani di zona per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) - Equiparabilità - Esclusione - Programmi di attuazione dei P.E.E.P. - Equiparabilità - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1996-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205108-01

Bellezze naturali (protezione delle) - In genere

I vincoli paesaggistici di cui al primo comma dell'art. 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 conv. con modif. in legge 8 agosto 1985, n. 431 sono esclusi, in virtù del successivo comma secondo, con riferimento alle zone A, B (centri storici e totalmente o parzialmente edificati) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Tale esclusione concerne inoltre anche le altre zone elencate nel menzionato decreto (nuovi complessi insediativi, insediamenti per impianti industriali, zone agricole, aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale), qualora siano delimitate negli strumenti urbanistici e nelle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione. In quest'ultima catalogazione vanno annoverati tutti quei piani che diano completa esecutività alle previsioni di massima contenute in strumenti, che tale carattere non abbiano. Ne deriva che non rientrano in questa categoria i piani di zona per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), che, pur non essendo equiparabili agli strumenti urbanistici generali, ma presentando un carattere intermedio, mancano del connotato dell'immediata attuabilità. Sono, invece, da parificare ai piani pluriennali di attuazione, di cui all'art. 13 della legge 10 gennaio 1977, n. 10, i programmi di attuazione dei citati P.E.E.P. (art. 38 legge 22 ottobre 1971, n. 865 succ. modif.), che servono a dare concretezza alle previsioni intermedie contenute nei primi. La "ratio" della disposizione va individuata, infatti, nell'opportunità di non paralizzare del tutto l'attività costruttiva e di consentirla in quei territori, nei quali già vi sia un'intensa urbanizzazione o lo sviluppo edilizio stia per essere realizzato in modo attuale, cioè, con riferimento a situazioni concrete.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 38, Legge 10/01/1977 num. 10 art. 13 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)