Sez. 3, Sentenza n. 10961 del 28/06/2000 Ud. (dep. 26/10/2000) Rv. 217581 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Vincolo paesaggistico - Zone ricomprese nei piani pluriennali di attuazione vigenti al momento di entrata in vigore della legge n. 431 del 1985 - Inapplicabilità - Estensione alle zone comprese in piani particolareggiati - Esclusione - Fondamento.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
L'esclusione del vincolo paesaggistico prevista dall'art. 82, comma 6, del DPR. 24 luglio 1997 n. 616 per le zone ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 (e, in mancanza di questi, per i centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865), non può applicarsi ai piani particolareggiati, atteso che detta esclusione non può essere estesa oltre le letterali previsioni di legge, ovvero a quelle zone non incluse in un piano pluriennale di attuazione vigente al momento dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 n. 431 (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la esistenza del vincolo paesaggistico su un'area che risultava inclusa in un piano particolareggiato degli arenili, approvato con delibera della regione Toscana).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 82 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)