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Sez. 3, Sentenza n. 21406 del 17/04/2002 Ud. (dep. 31/05/2002) Rv. 222140 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Vincolo ambientale - Adozione regionale dei piani paesistici di cui all'art. 1 bis della l. 431 del 1985 - Cessazione del vincolo ambientale esistente ai sensi dell'art. 1 della stessa legge - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222140-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

L'adozione da parte delle Regioni dei piani paesistici o urbanistico-territoriali previsti dall'art. 1 bis del D.L. 27 giugno 1985, conv. con mod. in legge 8 agosto 1985 n. 431, fa cessare il regime della inedificabilità e della immodificabilità assoluta del territorio, ma non fa venir meno il vincolo ambientale esistente ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto legge, sicché qualsiasi intervento edilizio o immutazione territoriale realizzati nella zona sottoposta a vincolo richiede non solo la concessione sindacale, ma anche la previa autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Campania 27/06/1987 num. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)