Sez. 3, Sentenza n. 12641 del 05/02/2013 Cc. (dep. 18/03/2013) Rv. 255118 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Produzione documentale - Allegazione con la presentazione di motivi nuovi prima della discussione - Ammissibilità - Esclusione - Termine finale - Individuazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale, l'art. 311, comma quarto, cod. proc. pen. pur consentendo in via eccezionale, prima dell'inizio della discussione, la presentazione di motivi nuovi riguardanti capi o punti della decisione già oggetto di impugnazione, non autorizza la produzione di documenti che, restando quest'ultima disciplinata dalle regole generali sul procedimento di legittimità (artt. 127 e 311, comma quinto, cod. proc. pen.) deve perciò intervenire al più tardi cinque giorni prima dell'udienza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)