Sez. F, Sentenza n. 34554 del 25/07/2003 Cc. (dep. 20/08/2003) Rv. 228393 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Produzioni documentali - Produzione contestuale alla presentazione di motivi nuovi prima dell'inizio della discussione - Ammissibilità - Esclusione - Termine finale per la produzione dei documenti - Individuazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Nel caso di ricorso per cassazione concernente provvedimenti in materia di libertà personale, il comma quarto dell'art. 311 cod.proc.pen. consente in via eccezionale la presentazione di motivi nuovi prima dell'inizio della discussione (motivi che devono riguardare capi o punti della decisione già investiti dall'originale atto di gravame), ma non attiene alla produzione di documenti, che resta disciplinata dalle regole generali concernenti il procedimento di legittimità. Ne consegue che, dovendosi per i ricorsi in materia cautelare personale osservare le forme previste dall'art. 127 del codice di rito (art. 311, comma quinto, stesso codice), le produzioni documentali devono intervenire al più tardi con una memoria depositata nella cancelleria della Corte di Cassazione cinque giorni prima dell'udienza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 167, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)