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Sez. 1, Sentenza n. 26680 del 12/04/2013 Cc. (dep. 19/06/2013) Rv. 256053 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Produzione di documenti - Rispetto del termine di cinque giorni - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256053-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di esecuzione, per la produzione di documenti deve essere rispettato il termine di cinque giorni, previsto per le memorie dal comma secondo dell'art. 127 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di opposizione avverso il decreto di confisca ex art. 12 sexies, D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)