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Sez. 5, Sentenza n. 2197 del 05/02/2004 (Rv. 569909 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Energia elettrica - Addizionale all'imposta di consumo - Rimborso - Cause ostative - Trasferimento del peso economico dell'imposta su altri soggetti - Prova - Onere a carico dell'amministrazione finanziaria.
Stato
decisa il 2004-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569909-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di imposte di consumo, l'azione di ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale all'imposta sull'energia elettrica impiegata nel processo produttivo - la quale costituisce una specie del genere "imposte di consumo" annoverate dall'art. 19 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, tra le prestazioni patrimoniali tributarie coattive che sono rimborsabili se l'onere relativo non è stato trasferito su altri soggetti - va respinta solo qualora l'amministrazione finanziaria provi che il peso economico corrispondente sia stato trasferito dal "solvens" su altri soggetti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)