Sez. 5, Sentenza n. 20664 del 30/07/2008 (Rv. 604178 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - VENTENNALE | Regione Toscana - Proroga dei termini ex d.l. n. 471 del 1992 - Mancata applicazione nei confronti degli utenti - Ritardo nel versamento dei proventi da parte della concessionaria - Conseguenze - Ingiunzione per il pagamento di interessi ed indennità di mora - Infondatezza - Ragioni - Traslazione dell'imposta su altri soggetti - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - VENTENNALE
Nel caso in cui una società concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas metano nella Regione Toscana abbia proceduto all'incasso delle imposte di consumo dovute dagli utenti, senza consentire agli stessi di usufruire della sospensione dei termini prevista dal decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, conv. in legge 1° febbraio 1993, n. 25, ed avvalendosi poi della medesima sospensione ai fini del versamento delle predette somme all'Erario, non può essere accolta l'opposizione all'ingiunzione con cui l'Amministrazione finanziaria abbia richiesto il pagamento degli interessi e dell'indennità di mora dovuti per il ritardo nel versamento, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 688, conv. in legge 27 novembre 1982, n. 873, la ripetizione delle imposte di consumo indebitamente corrisposte è subordinata alla condizione che il relativo onere non sia stato trasferito dal "solvens" su altri soggetti, e che gli utenti, primi beneficiari del vantaggio recato dalla norma agevolativa, ne sono rimasti esclusi a causa della condotta della concessionaria, la quale ha trattenuto le somme nella sua disponibilità oltre il tempo consentito, con la conseguente possibilità di lucrare indebiti interessi.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 04/12/1992 num. 471, Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST., Legge 01/02/1993 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)