Sez. 1, Sentenza n. 2643 del 22/03/1999 (Rv. 524401 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | Appalto per la realizzazione di uno stabilimento in un paese al di fuori della Comunità Europea - IVA - Applicabilità - Esclusione - Inclusione nel contratto della fornitura dei macchinari da incorporare nello stabilimento - Applicabilità dell'IVA su detta sola fornitura - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI
In tema di IVA, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - il quale dispone che le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso - il contratto di appalto che preveda la costruzione di uno stabilimento in un paese estero al di fuori della Comunità Europea, ancorché comprenda anche la fornitura dei macchinari da incorporare nello stabilimento, non è assoggettabile ad IVA, senza che possa distinguersi tra realizzazione delle opere murarie e fornitura dei macchinari da incorporare nello stabilimento, limitando soltanto alla prima l'esenzione dal tributo, atteso che la legge non offre alcun appiglio per spezzare la unitarietà di un contratto di appalto, scindendolo in più accordi relativi alle singole prestazioni dedotte ed applicando a ciascuna di esse un proprio regime circa la individuazione del luogo ove esso si considera eseguito.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)