Sez. 2, Sentenza n. 1937 del 29/03/1982 (Rv. 419790 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DELLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - IN EPOCA POSTERIORE ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA DENUNCIA - RINUNCIA ALL'ECCEZIONE DI DECADENZA - CONFIGURABILITÀ - ECCEZIONE RELATIVA IN SENSO SOSTANZIALE DEL COMPRATORE - PROPONIBILITÀ.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DELLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - IN EPOCA POSTERIORE ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA DENUNCIA - RINUNCIA ALL'ECCEZIONE DI DECADENZA - CONFIGURABILITÀ - ECCEZIONE RELATIVA IN SENSO SOSTANZIALE DEL COMPRATORE - PROPONIBILITÀ.*
Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore in epoca posteriore alla scadenza del termine per la denuncia dei vizi stessi ha il valore di un comportamento incompatibile con la volontà di fare valere l'ormai avvenuta decadenza e cioè di una rinuncia sempre ammissibile, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2968 cod. civ.), e che, in Sede processuale, costituisce oggetto di una eccezione in senso sostanziale che può essere fatta valere dal compratore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2968
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)