Sez. 2, Sentenza n. 545 del 30/01/1985 (Rv. 438741 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - COMPRATORE CONVENUTO PER L'ESECUZIONE - POSSIBILITÀ DI FAR VALERE LA GARANZIA IN VIA DI ECCEZIONE - SUSSISTENZA - GIUDIZIO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO INIZIATO DAL VENDITORE - ESCLUSIONE DI TALE POSSIBILITÀ.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - COMPRATORE CONVENUTO PER L'ESECUZIONE - POSSIBILITÀ DI FAR VALERE LA GARANZIA IN VIA DI ECCEZIONE - SUSSISTENZA - GIUDIZIO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO INIZIATO DAL VENDITORE - ESCLUSIONE DI TALE POSSIBILITÀ.*
Ai sensi del secondo comma dell'art. 1495 cod. civ. il compratore il quale abbia denunziato il vizio della cosa vendutagli entro otto giorni dalla scoperta e prima dell'anno dalla consegna, può sempre fare valere la garanzia per vizi in via di eccezione, anche dopo il decorso del termine annuale di prescrizione della relativa Azione, sempre che sia stato citato in giudizio per la esecuzione del contratto, con la conseguenza che lo stesso non può invocare tale principio nel giudizio per la risoluzione della compravendita che egli stesso abbia instaurato senza che da parte del venditore sia stata domandata l'esecuzione del contratto, cui correlare quella eccezione. (V 1937/82, mass n 419790; (V 348/80, mass n 403741; (Conf 2706/68, mass n 335275; (Conf 179/68, mass n 331036; (Conf 1917/66, mass n 323727).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)