Sez. 3, Sentenza n. 1598 del 09/05/1969 (Rv. 340516 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONE SOLIDALE DI UNO DEGLI AUTORI DEL FATTO ILLECITO - CONDIZIONI - CONCORSO DI FATTI ILLECITI VIOLANTI NORME GIURIDICHE DIVERSE - IRRILEVANZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONE SOLIDALE DI UNO DEGLI AUTORI DEL FATTO ILLECITO - CONDIZIONI - CONCORSO DI FATTI ILLECITI VIOLANTI NORME GIURIDICHE DIVERSE - IRRILEVANZA.*
La solidarieta sancita dall'art. 2055 cod.civ. comporta che, allorquando la produzione del fatto dannoso sia addebitabile a piu soggetti come conseguenza della loro Azione od omissione dolosa o colposa, basta per ritenere solidalmente obbligato al risarcimento del danno il singolo compartecipe, che la sua Azione abbia concorso in maniera efficiente a determinare l'evento, anche se le varie componenti causali costituiscono piu fatti illeciti e producono la violazione di norme giuridiche diverse. La solidarieta trae fondamento, invero, dalla unicita dell'obbligazione risarcitoria in dipendenza del fatto che, per i principi sulla causalita giuridica comuni ad entrambi i rami (civile e penale) del diritto, tutti coloro che sono concorsi nella produzione dell'evento devono considerarsi causa in senso giuridico dello stesso (art. 40 e 41 cod.pen.). (V. 4080-68, massima n. 337730 3116-68, massima n. 336014 1853-68, massima n. 333807).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)