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Sez. U, Sentenza n. 2183 del 19/09/1967 (Rv. 329340 - 01)

GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - INDENNITA E CONTRIBUTI - IN GENERE - CONTRIBUTO DI RICOSTRUZIONE - POSIZIONE SOGGETTIVA DEL PRIVATO - INTERESSE LEGITTIMO - TUTELABILITA DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1967-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329340-01

GUERRA - RISARCIMENTO DANNI DI GUERRA - INDENNITA E CONTRIBUTI - IN GENERE - CONTRIBUTO DI RICOSTRUZIONE - POSIZIONE SOGGETTIVA DEL PRIVATO - INTERESSE LEGITTIMO - TUTELABILITA DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

In base alla legislazione sui danni di guerra, il privato non puo vantare in nessun caso i diritti soggettivi nei confronti della pa, sia riguardo alla concessione, sia riguardo alla misura dell'indennizzo o del contributo di ricostruzione, ma soltanto interessi legittimi, tutelabili esclusivamente in Sede amministrativa, davanti agli organi della giustizia amministrativa. (Conf 2490'65).*

Riferimenti normativi: Legge 02/12/1953 num. 968 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)