Sez. U, Sentenza n. 1728 del 07/06/1968 (Rv. 333590 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IN GENERE - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO DI RICOSTRUZIONE - MANCANZA DEL VISTO E DELLA REGISTRAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - DOMANDA CONTRO LA PA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO - COMPETENZA DELL'AGO - INSUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IN GENERE - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO DI RICOSTRUZIONE - MANCANZA DEL VISTO E DELLA REGISTRAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - DOMANDA CONTRO LA PA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO - COMPETENZA DELL'AGO - INSUSSISTENZA.*
La concessione, mediante decreto ministeriale, del contributo di ricostruzione di cui al d.l. 10 aprile 1947, n. 261, non trasforma in diritto soggettivo la posizione di interesse legittimo del beneficiario di tale contributo, quando l'atto amministrativo non possa avere esecuzione, a causa del mancato verificarsi della condicio iuris della sua efficacia, costituita dall'apposizione del visto ad opera della Corte dei conti e dalla successiva registrazione. Pertanto e carente di giurisdizione il giudice ordinario, davanti al quale il predetto beneficiario convenga in giudizio la pa perche sia condannata al pagamento del contributo. (V. N. 424-68, massima n. 331430 n.2183-67, massima n. 329340 n.2490-65).*
Riferimenti normativi: Legge 10/04/1947 num. 261 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)