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Sez. 2, Sentenza n. 2633 del 18/10/1973 (Rv. 366116 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO RISARCIBILE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366116-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO RISARCIBILE - ESTENSIONE.*

L'inosservanza dell'Obbligo di assunzione obbligatoria dei mutilati o invalidi del lavoro, oltre ad integrare gli estremi della contravvenzione di cui all'art 8 del DLCPS 3 ottobre 1947 n 1222, conferisce al lavoratore designato, in quanto titolare di un diritto attuale all'assunzione, la facolta di chiedere in Sede civile (o costituendosi parte civile nell'eventuale processo penale) l'integrale risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione, il quale danno non puo che commisurarsi a tutto il pregiudizio patrimoniale che il lavoratore mutilato o invalido ha risentito durante l'intero periodo di durata dell' inosservanza dell'Obbligo. Tale pregiudizio e costituito dalle utilita economiche che l'invalido avrebbe conseguito dalla assunzione, cioe i salari o stipendi che gli sarebbero stati corrisposti. (V 2833/57; 2064/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Legge 03/10/1947 num. 1222 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)