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Sez. 1, Sentenza n. 107 del 09/01/2003 (Rv. 559499 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Iscrizione nell'albo della legge 8 agosto 1985, n. 443 - Qualificazione rilevante ai fini previdenziali - Requisiti - Società in accomandita semplice - Iscrizione - Ammissibilità - Condizioni - Prevalenza del lavoro personale dei soci accomandatari - Necessità - Prevalenza del numero degli accomandatari rispetto agli accomandanti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559499-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE

Ai fini previdenziali e dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane ex legge 8 agosto 1985, n. 443, ai sensi dell'art. 3, terzo comma lettera b), di detta legge è artigiana l'impresa esercitata da una società in accomandita semplice, qualora, sussistendo l'attività ed i requisiti dimensionali prescritti, i soci accomandatari svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, non occorrendo invece che il numero dei soci accomandatari rappresenti la maggioranza di tutti i soci, tra questi compresi i soci accomandanti.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3 com. 2, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3 com. 3, Legge 20/05/1997 num. 133 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)